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MODIFICHE UNILATERALI DEI CONTRATTI DI ENERGIA: ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Con ordinanza  del 22 dicembre interviene il Consiglio di Stato in relazione ai recenti provvedimenti dell’Antitrust in materia di modifiche unilaterali dei contratti di energia.
A seguito dell’impugnazione da parte di Iren del provvedimento cautelare comminatogli dall’Antitrust il  Consiglio di Stato ha avuto modo di rilevare che l’articolo 3 del Decreto Aiuti bis che stabilisce la sospensione fino al 30 aprile 2023 dell’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas di modificare unilateralmente le condizioni generali del contratto relative alla definizione del prezzo si riferisce “al solo ius variandi per contratti che non siano scaduti e non ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti e che pertanto esso sembra non poter incidere su rinnovi contrattuali predeterminati nell’esercizio della libertà negoziale se non a condizione di una inammissibile interpretazione estensiva della disposizione  nazionale limitativa della libertà di mercato a situazioni non espressamente previste ( con estensione delle sanzioni a condotte non contemplate dalla  disposizione )”.
Il Consiglio di Stato non ha, pertanto, ritenuto corretta l’interpretazione estensiva della norma effettuata dell’Antitrust precisando che  in caso di contratti che prevedano una scadenza predeterminata delle
condizioni economiche in data precedente al 30 aprile 2023 si tratta di rinnovo contrattuale liberamente pattuito dalle parti e non di esercizio dello ius variandi.
L’udienza per la discussione  è fissata per il 23 febbraio 2023 davanti al Tar del Lazio.
Articolo realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Lombardia con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. D.M. 10.08.2020