Successivamente all’accertamento con decisione del 4.12.2013 della Commissione Antitrust europea che era intervenuta una manipolazione da parte di un gruppo di banche internazionali del parametro Euribor utilizzato per l’indicizzazione degli interessi legali nei contratti di mutuo, finanziamento e leasing durante il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, la Corte di Cassazione italiana conferma la nullità dei pagamenti di interessi per detti contratti se hanno utilizzato il parametro Euribor quale tasso di riferimento per il calcolo degli interessi contrattuali, ma non solo, perché la Corte ha riconosciuto che la decisione della Commissione Antitrust europea citata riveste natura di “prova privilegiata” dell’esistenza dell’intesa illecita, conclusa “a monte” del finanziamento ed è sufficiente a fondare la domanda di nullità dei tassi “manipolati”.
Ciò significa, che si amplia significativamente il potenziale ambito di applicazione del diritto al rimborso, interessando un numero maggiore di soggetti ovvero tutti coloro che hanno pagato interessi nel periodo accertato come manipolato dalla Commissione Europea. Il rimborso può essere preteso, non soltanto nei confronti delle banche direttamente coinvolte nella manipolazione accertata del parametro Euribor, ma si estende a tutti gli intermediari che hanno utilizzato tale parametro nei propri contratti anche se l’istituto che ha erogato il prestito non rientra tra quelli sanzionati. Tale decisione sta creando pertanto una concreta opportunità di rimborso in favore di chi ha corrisposto rate del mutuo o altro finanziamento a tasso Euribor nel periodo specificato.
Questo esito è peraltro stato già confermato dalla giurisprudenza maggioritaria dei tribunali italiani (Corte d’Appello di Catanzaro 18.01.2024, nr. 67; Corte d’Appello di Cagliari sez. dist. Sassari, 18.01.2024, n. 41; Corte di Appello di Trieste, sez. II, 24.01.2024).
La domanda resta limitata alla contestazione di nullità delle clausole di indicizzazione degli interessi al tasso Euribor applicate durante il contestato periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, con diritto al rimborso dei pagamenti eseguiti in loro esecuzione e che ovviamente dovranno essere documentati.
Sarà altresì necessario calcolare l’ammontare degli interessi comunque spettanti applicando il cd. tasso sostitutivo, di cui all’art. 117 del Testo Unico Bancario (TUB), in modo che l’entità della somma da richiedere sarà determinata dalla differenza tra quanto pagato per interessi calcolati sul tasso Euribor e quanto spettante in applicazione del tasso sostitutivo.
Si dovrà altresì tenere presente che la domanda di rimborso resta soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dal pagamento dell’ultima rata del mutuo.
Avv. Pietro G. Bembo