Il Decreto Aiuti Bis dello scorso agosto ha stabilito la sospensione fino al 30 aprile 2023 dell’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas di modificare unilateralmente le condizioni generali del contratto relative alla definizione del prezzo.
L’Antitrust a metà ottobre ha aperto istruttorie nei confronti di quattro compagnie per presunte illegittime modifiche unilaterali dei contratti del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas e per possibili indebite risoluzioni contrattuali.
A fine ottobre L’Antitrust ha, poi, emesso quattro provvedimenti cautelari nei confronti di Iren, Iberdrola, E.on e Dolomiti ritenendo che le imprese in questione non avessero adeguatamente giustificato la propria condotta né ritenuto di doverla modificare.
Ad Ibedrola ed E.on è stata contestata la comunicazione trasmessa ai clienti di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta con l’alternativa di un nuovo contratto a condizioni economiche decisamente peggiori.
Nei confronti di entrambe le società l’Antitrust ha disposto l’obbligo di applicare le originarie condizioni di offerta a favore dei consumatori che hanno concluso nuovi contratti a condizioni peggiori. Ha stabilito, inoltre, di consentire ai consumatori che a seguito della risoluzione sono passati a un nuovo fornitore o sono stati trasferiti nel regime di salvaguardia di poter tornare in fornitura alle condizioni originarie.
Ad Iren l’Autorità ha contestato di aver trasmesso ai clienti comunicazione di scadenza dell’offerta a prezzo fisso con proposta di un nuovo contratto a condizioni economiche peggiori per il cliente.
Mentre a Dolomiti è stato contestato il fatto di aver ritenuto efficaci le modifiche unilaterali sulla base della data di invio delle comunicazioni mentre il Decreto aiuti bis specifica chiaramente che sono fatte salve solo le modifiche che si sono già perfezionate al 10 agosto, data di entrata in vigore dello stesso.
Ad Iren e Dolomiti l’Autorità ha disposto la sospensione delle comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni e di mantenere fino al 30 aprile 2023 il prezzo della fornitura applicato in data antecedente al 10 agosto.
Nei confronti di tutte e quattro le società l’Antitrust ha disposto l’obbligo di fornire informazioni ai consumatori relative alla inefficacia delle comunicazioni dagli stessi ricevute nonché le informazioni relative alle misure cautelari applicate.
I provvedimenti con le misure cautelari disposte sono reperibili sul sito dell’Antitrust.
L’Autorità ha anche chiesto informazioni ad altre 25 società venditrici di energia elettrica e gas per acquisire copia di eventuali comunicazioni non legittime inviate ai consumatori.
Articolo realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Lombardia con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. D.M. 10.08.2020