Molti consumatori che avevano stipulato contratti nel mercato libero per le forniture di energia elettrica e gas si sono visti recapitare comunicazioni di modifica dei suddetti contratti con aumenti notevoli rispetto al prezzo pattuito.
Con il Decreto Aiuti Bis (art. 3 D.L. 115 del 9 agosto 2022) è stata stabilita la sospensione fino al 30 aprile 2023 dell’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas di modificare unilateralmente le condizioni generali del contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.
La norma prevede anche che sempre fino al 30 aprile 2023 sono inefficaci i preavvisi comunicati prima della data di entrata in vigore del decreto (10.8.2022), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
Articolo realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Lombardia con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. D.M. 10.08.2020