1) La rateizzazione può essere richiesta da tutti i clienti finali domestici siano essi serviti nell’ambito dei servizi di tutela che nel mercato libero
2) Deve riguardare le fatture emesse tra il primo gennaio 2022 e il 30 aprile 2022
3) Deve riguardare fatture scadute, non pagate e sollecitate dalla società fornitrice. Nella lettera di messa in mora deve essere indicata al Cliente la possibilità di poter rateizzare gli importi senza pagamento di interessi
4) Il piano di rateizzazione degli importi deve prevedere:
. a) una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale;
. b) un numero di rate successive non cumulabili pari almeno al numero di bollette normalmente emesse in 10 mesi;
. c) che la prima rata sia di un valore pari al 50% dell’importo totale oggetto del piano di rateizzazione e che il restante 50% sia recuperato in rate successive di ammontare costante.
5) I venditori possono negoziare con il proprio cliente finale un diverso accordo, per meglio rispondere alle esigenze del cliente
6) Nel caso di cambio del fornitore, i venditori uscenti continuano a dare esecuzione al piano di rateizzazione.