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LA PRESCRIZIONE BIENNALE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS

Fino all’entrata in vigore della Legge 205/2017 la prescrizione dei consumi delle forniture di energia elettrica, gas ed acqua era di cinque anni.
Veniva, infatti, applicato l’art. 2948 del Codice Civile che prevedeva, appunto, la prescrizione in cinque anni “di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Con la Legge 205/2017 la prescrizione è stata ridotta a due anni.
La prescrizione biennale si applica per le bollette con scadenza successiva al 1 marzo 2018 per la fornitura di energia elettrica, al 1 gennaio 2019 per la fornitura di gas e al 1 gennaio 2020 per la fornitura di acqua.
Inizialmente la norma prevedeva che in presenza di accertata responsabilità dell’utente non si poteva applicare la prescrizione breve biennale.
Con la Legge 160/2019 è stata abrogata la disposizione che escludeva la prescrizione biennale in presenza di responsabilità del consumatore e, pertanto, dal 1 gennaio 2020 la prescrizione dei consumi delle forniture è sempre biennale.
E’ importante sapere, però, che la prescrizione non opera in automatico. Un creditore può anche chiedere il pagamento di crediti prescritti. Spetta al debitore sollevare l’eccezione di prescrizione.
Le società fornitrici, per trasparenza, sono comunque tenute a informare i clienti  della possibilità di eccepire gli importi più vecchi di due anni. Devono anche fornire un modulo che faciliti la comunicazione della volontà di eccepire la prescrizione.